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Scadenza 25 febbraio 2011 per candidarsi all’assegnazione di Assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2011/2012. - Liceo Statale Niccolò Machiavelli

Scadenza 25 febbraio 2011 per candidarsi all’assegnazione di Assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2011/2012.


Facendo seguito alla nota ministeriale n° AOODGAI/1005 del 31 gennaio 2011 dell’Ufficio V della Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR, si comunicano di seguito le istruzioni relative alla partecipazione alle attività indicate in oggetto.

In attuazione di accordi culturali bilaterali fra l’Italia ed i Paesi: Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Federale di Germania e Spagna, la Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR mette a disposizione di un numero limitato di scuole un assistente di lingua che affianchi il docente di lingua straniera nell’ anno scolastico 2011/2012.

Pertanto, questa Direzione Generale ha il compito di individuare il gruppo di istituzioni scolastiche del Lazio, da segnalare al MIUR, alle quali assegnare, per ciascuna lingua, il contingente di assistenti destinato, nonché un congruo numero di Istituzioni Scolastiche “riserviste”.

Chi sono gli Assistenti di lingue straniere

Sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universitari con una sufficiente conoscenza della lingua dello Stato di destinazione, selezionati nel paese di provenienza per partecipare ad un programma di “scambio” che prevede un analogo impegno dell’Italia nei confronti delle nazioni aderenti agli accordi. L’attività dell’assistente consiste in un affiancamento del docente di lingua straniera durante le lezioni ed il suo impegno settimanale è di 12 ore. La disponibilità complessiva per questo Ufficio Scolastico Regionale è così ripartita:

USR Inglese Francese Tedesco Spagnolo TOTALE LAZIO 5 12 5 2 24

Condizioni di ammissibilità per la candidatura

Le condizioni di ammissibilità dell’istituto scolastico sono le seguenti:

a) che siano previste “almeno” 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente, distribuite su almeno due cattedre (unica eccezione è “l’assegnazione condivisa” per il cui caso si rinvia all’omonima sezione). L’assistente potrà collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua;

b) non aver ospitato un Assistente di lingua straniera negli ultimi 2 anni scolastici (a.s. 2009/2010; a. s. 2010/2011);

c) non richiedere assistenti di lingua per sezioni sperimentali, indirizzi o corsi per i quali sia prevista la figura dell’esperto per la conversazione (classi di concorso: C031-francese, C032 – inglese, C033 - spagnolo, C034 - tedesco).

Impegni della scuola assegnataria dell’assistente di lingua

Con la presentazione della domanda la scuola si impegna a:

a) offrire all’assistente tutte le informazioni e l’appoggio necessario per l’espletamento delle pratiche di carattere amministrativo connesse con la presenza di cittadini comunitari sul territorio nazionale previsti dal D.lgs 30/2007 (comune, prefettura o commissariato di polizia, ASL ecc.): in particolare fornirà all’assistente, prima del suo arrivo, le indicazioni dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica;

b) aiutare l’assistente nella ricerca di un alloggio adeguato e conveniente;

c) assicurare ogni mese con puntualità l’erogazione del compenso all’assistente (vedi sezione “Compenso dell’assistente”);

d) stipulare una polizza assicurativa che offra una adeguata copertura per le spese sanitarie dell’assistente e una per gli infortuni per il periodo di permanenza in Italia (vedi sezione “Assistenza sanitaria”);

e) nel caso in cui motivi sopraggiunti alla richiesta impediscano l’utilizzazione dell’assistente per il numero complessivo delle 12 ore settimanali, il Dirigente Scolastico dovrà darne tempestiva comunicazione all’ Ufficio V della Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR.

PRIMA FASE: Modalità per la presentazione della candidatura

a) Compilare, in formato elettronico, il modulo di candidatura in allegato; b) farlo acquisire agli atti evidenziandone il protocollo; b) far pervenire tutto, allo scrivente ufficio, improrogabilmente, entro e non oltre la data del 25 febbraio 2011 (ore 14.00) all’attenzione della dott. ssa Patrizia Corasaniti, indirizzo e-mail: patriziagisella.corasaniti@istruzione.it

SECONDA FASE: Selezione delle Istituzioni scolastiche “assegnatarie” e di quelle “riserviste”

Sulla base dei criteri di seguito indicati questa Direzione Generale individuerà le istituzioni scolastiche assegnatarie e un certo numero di istituzioni scolastiche “riserviste” ed invierà alle stesse comunicazione dell’avvenuta selezione affinché possa avere luogo la terza fase.

Criteri di selezione:

a) partecipazione al progetto “ESABAC” (rilascio del doppio diploma italiano e francese) di cui al DM 91/2010;

b) sperimentazione di moduli CLIL nella lingua straniera per la quale si richiede l’assistente (nel modulo di candidatura compilato dalla scuola andrà specificata la materia oggetto della sperimentazione CLIL, ad esempio STORIA ovvero SCIENZE, ed una breve descrizione del progetto);

c) inclusione dell’istituto scolastico nel Memorandum d’intesa italo – spagnolo del 14 aprile 2010;

d) altre sperimentazioni o progetti in atto sulla lingua straniera per la quale si richiede l’assistente;

e) presenza della lingua straniera nel POF come materia extracurricolare (breve descrizione del progetto);

f) numero di ore di insegnamento della lingua straniera per la quale si richiede l’assistente;

g) servizi offerti dalla scuola all’assistente (alloggio, mensa ecc.);

h) partecipazione a Progetti di Cooperazione Europea (breve descrizione);

i) equa distribuzione territoriale e per tipologia di istituto;

l) prossimità delle scuole richiedenti alle sedi Universitarie;

m) essere disponibile a sottoscrivere l’assicurazione sanitaria (costo dai 400 ai 1000 euro) o al rimborso della stessa all’assistente che ne fosse già dotato (vedi sezione “assistenza sanitaria);

n) essere disponibile a provvedere, eventualmente, all’anticipo del compenso all’assistente (vedi sezione “Compenso dell’assistente”).

TERZA FASE: Accreditamento on line da parte delle istituzioni scolastiche “assegnatarie” e “riserviste” (modulo on-line)

Le Istituzioni scolastiche che riceveranno comunicazione da parte di questa Direzione Generale dell’avvenuta inclusione nella lista degli assegnatari o dei “riservisti”, dovranno “accreditarsi” on line, entro il 14 marzo 2011, compilando il modulo di partecipazione disponibile su intranet area tematica “Assistenti di lingua” che va completato e trasmesso sotto la responsabilità del dirigente scolastico. Nel caso di Istituti di istruzione superiore, Istituti Comprensivi, Educandati, Convitti con accorpamenti, la richiesta deve essere presentata dall’Istituto principale (sede del Dirigente scolastico). Il modulo on-line prevede un suo “numero di compilazione” ma anche che sia inserito il numero di protocollo della scuola; questo può essere fatto anche successivamente all’invio dei dati (ricollegandosi e richiamando il modulo stesso per la modifica). E’ inoltre possibile, fino alla scadenza dei termini (14 marzo 2011), richiamare il modulo per apportare delle modifiche. Dopo l’invio del modulo on-line il sistema consentirà la stampa dello stesso, in modo che possa essere sottoscritto dal dirigente scolastico (ed eventualmente protocollato se non è possibile acquisire prima il numero di protocollo). Questa versione cartacea della richiesta sarà conservata dalla scuola per eventuali ulteriori controlli.

Assegnazione condivisa Qualora un Istituto non raggiunga il minimo delle 24 ore settimanali previste per la lingua di interesse, può ricevere l’assistente in assegnazione condivisa con un altro Istituto, purché quest’ultimo sia vicino fisicamente (raggiungibile a piedi o facilmente con mezzi pubblici). In tal caso, entrambi gli istituti dovranno a) inviare il modulo di candidatura allo scrivente ufficio; b) se selezionati da questa Direzione Generale, dovranno entrambi accreditarsi on-line (vedi paragrafo precedente), ciascuno indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’istituto partner (codice meccanografico dell’Istituto di riferimento e nome del Dirigente scolastico) e quale dei due istituti sarà il cosiddetto “istituto erogante”, cioè quello che riceverà i fondi per il compenso.

Non saranno prese in considerazione richieste di assegnazione condivisa presentate da una sola delle due Istituzioni Scolastiche. L’attività dell’assistente è comunque di 12 ore settimanali e tale rimane anche qualora si tratti di assegnazione condivisa; in questo caso la ripartizione delle ore deve essere concordata fra i dirigenti scolastici coinvolti prima della presentazione della richiesta.

Aspetti finanziari e organizzativi per le scuole assegnatarie dell’Assistente di lingua

Compenso dell’assistente All’assistente di lingua straniera viene corrisposto unicamente un compenso mensile, quale contributo economico per la sua permanenza in Italia. Tale compenso, assimilabile ad una borsa di studio, ammonta orientativamente ad euro 850 Mensili che la Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR provvederà ad erogare tramite l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il finanziamento sarà erogato in linea di massima in 2 soluzioni e le scuole assegnatarie devono provvedere eventualmente all’anticipo del compenso all’assistente, che ha diritto a riceverlo entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui ha prestato la sua attività (non può in alcun caso e per ovvie ragioni, essere retribuito in ritardo). Si richiama l’attenzione degli istituti scolastici sulla necessità di assicurare, in ogni caso, il pagamento puntuale dei compensi dovuti agli assistenti di lingua.

Si precisa a riguardo che l’esigenza di acquisire da parte degli istituti assegnatari la comunicazione relativa alla effettiva presentazione dell’assistente ed i tempi conseguenti alla fase iniziale di gestione del bilancio annuale comportano inevitabilmente qualche ritardo nell’accreditamento del primo finanziamento.

Infine, si aggiunge che il compenso mensile predetto corrisponde al netto da erogare in favore degli assistenti di lingua straniera, in quanto non assoggettabile a ritenuta IRPEF ed irrilevante ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, come da parere espresso con nota del 23.7.08, prot. n. 954-111702/2008 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Sez. fiscalità internazionale e finanziaria pubblicata sul sito “Assistenti di lingua” presente nelle Aree tematiche di INTRANET.

Assistenza sanitaria Le norme introdotte dal D. lgs 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” (GU n. 72 del 27 Marzo 2007), modificato ed integrato dal D.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, interessano sotto diversi profili gli assistenti di lingua straniera provenienti dai paesi dell’Unione Europea. In primo luogo si dispone che “I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza”. Pertanto, in base alla nuova normativa, l’assistente di lingua straniera cittadino comunitario non deve più munirsi del permesso di soggiorno, ma, trascorsi tre mesi, dovrà avere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di temporaneo domicilio, come previsto dal medesimo decreto, secondo il quale il cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per oltre tre mesi se “dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”. Nel nuovo quadro normativo, la copertura dei rischi di carattere sanitario assume importanza non solo al fine di usufruire dell’assistenza malattia in caso di necessità, ma anche a quello di ottenere l’iscrizione anagrafica dopo tre mesi di soggiorno. Non è precisato se un’eventuale interruzione del soggiorno, ad esempio tornando nel proprio Paese o in altro Paese straniero prima che trascorrano 90 gg. continuativi, azzeri o meno il conteggio. Va tenuto presente che il Ministero dell’Interno (Circolare n. 39 del 18 luglio 2007) espressamente esclude che la tessera europea possa sostituire l’assicurazione sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica; considera invece titolo idoneo il possesso di uno dei formulari previsti dalla normativa comunitaria per l’assistenza sanitaria dei cittadini dell’Unione europea nel corso del loro soggiorno in un Paese comunitario diverso da quello di appartenenza; in particolare il formulario E106, che viene rilasciato dall’amministrazione competente del Paese di provenienza anche agli studenti per il periodo di studi in altro Paese comunitario (come abitualmente avviene per chi fruisce delle borse “Erasmus”). Alla luce di ciò si richiede alla scuola, come contributo per l’assegnazione dell’assistente di lingua ed in alternativa al contributo mensile di 100 euro previsto fino a qualche anno fa, la sottoscrizione della assicurazione sanitaria (costo dai 400 ai 1000 euro) o il rimborso della stessa all’assistente che ne fosse già dotato.

Il docente “tutor” Al fine di ottimizzare i benefici derivanti dalla presenza in una scuola dell’assistente di lingua, è necessario individuare, tra i docenti di lingua straniera con i quali dovrà collaborare l’assistente, un docente “tutor”, al quale affidare le funzioni di inserimento e coordinamento dell’attività dello stesso assistente. Il tutor avrà il compito di accogliere l’assistente al suo arrivo in Italia ed aiutarlo nel superamento del possibile isolamento iniziale, favorendone un rapido e proficuo inserimento nella realtà scolastica e cittadina.

Attività e funzioni dell’assistente di lingua La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la finalità di offrire ai nostri studenti sia un modello di lingua viva, sia l’apporto di una esperienza culturale più vicina, nel tempo, alla loro. Viceversa rappresenta per l’assistente l’opportunità di perfezionare lo studio della lingua italiana. Il ricambio annuale degli assistenti assicura alle scuole di assegnazione una costante freschezza di linguaggio ed una sempre rinnovata attualità di lessico e di personale interpretazione culturale. L’attività degli assistenti si articola in 12 ore settimanali, da prestare esclusivamente in orario curriculare diurno presso un massimo di tre sedi fisiche diverse. Gli assistenti devono operare secondo le direttive del docente italiano di lingua straniera, cui spetta il compito di individuare gli ambiti didattici sui quali baseranno le proprie proposte di conversazione. Tenuto conto del limitato orario d’obbligo, l’assistente dovrà collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro; inoltre, non è compito dell’assistente correggere elaborati, dare spiegazioni di natura teorica sulle regole sintattiche e grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare vigilanze sulla classe (neanche occasionali), sostituire il docente in caso di assenza. Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua straniera.

Adempimenti a conclusione dell’attività

A conclusione dell’attività svolta dall’assistente di lingua, il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica “ospitante” dovrà: a) rilasciare all’assistente un attestato con l’indicazione della data d’inizio e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi di assenza; b) redigere una relazione sull’attività svolta dall’assistente ed inviarla al Dirigente dell’Ufficio V della Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR, dott. ssa Alessandra Augusto. Una copia di detta relazione sarà trasmessa allo scrivente Ufficio.

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modulo di candidatura assistenti lingua stranierafeb.2011
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Ultimo Aggiornamento: 16 febbraio 2011

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